Firmato il decreto ministeriale di indizione del bando


I Ministri della Giustizia e dell'Istruzione hanno firmato il 29 agosto il decreto di indizione del concorso di accesso alle SSPL per l'anno accademico 2022/2023.

Art. 1
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2022/2023 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno venerdì 28 ottobre 2022 su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 4037 unità, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente bando.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 28 ottobre 2022.

Art. 3
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre, entro la data di venerdì 30 settembre 2022. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data
anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.

2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 4
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.


Art. 5
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione valuta la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5.

3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza di “Sapienza” Università di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che
abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati, il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA.
7. Dal lunedì 17 ottobre 2022 al venerdì 21 ottobre 2022 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all’espletamento della prova d’esame per la loro correzione.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 6 da parte della Commissione giudicatrice.
Art. 6
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 7
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.

2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Prof.ssa Maria Cristina Messa


IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
Prof.ssa Marta Cartabia